Diritto all'accoglienza: innovativa pronuncia del Tribunale di Venezia
22 aprile 2018
Volentieri pubblichiamo l'ordinanza del Tribunale di Venezia, Giudice Dottor Doro, n. 1623/2018 del 20 aprile 2018
L'importante risultato ottenuto è che, nel vigore dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2011, il richiedente protezione internazionale ha diritto ad essere reintegrato nel circuito dell'accoglienza (così superando la prassi introdotta con la Circolare Ministeriale n. 2255/2015), sino all'esito del ricorso in Cassazione.
- Non è corretto, dunque, né quanto affermato dalla circolare n. 2255/2015 del Ministero dell’Interno, non essendo necessario che il ricorrente presentasse una istanza ad hoc di sospensione della pronuncia appellata, né il richiamo alla ordinanza n. 16625/2017 della Corte di Cassazione, che non afferma che l’effetto sospensivo ex lege durerebbe fino alla conclusione del grado d’appello.
- nel vigore dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2011, l’effetto sospensivo ricollegato dalla normativa statale alla proposizione del ricorso avverso il diniego di protezione internazionale perdura per tutta la durata del procedimento giurisdizionale, anche in appello e in cassazione, e fino al passaggio in giudicato della decisione su tale ricorso (Cass. n. 18737/2017).
-la ratio delle misure di accoglienza non è quella di prevenire il rimpatrio ma di assicurare al richiedente asilo una idonea sistemazione sul territorio nazionale per tutto il tempo in cui è in attesa della decisione sulla sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e non può essere espulso: ed è proprio tale utilità che il ricorrente aspira ad ottenere in via urgente, in quanto il pericolo di rimpatrio è già escluso dall’effetto sospensivo automatico che la legge ricollega alla proposizione del ricorso.
Ringraziamo l'Avv. Francesco Maracino per il prezioso e fondamentale lavoro giuridico svolto.
http://www.meltingpot.org/L-accoglienza-dei-richiedenti-asilo-deve-essere-garantita.html#.Wt8oe8iFPcc
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