Divorzio immediato, applicabile la legge straniera

05 ottobre 2017

Si ringrazia l'Avv. Nicola Cavaliere per la segnalazione.
 
Con una originale decisione, il Tribunale di Padova, sentenza 8 settembre 2017 n. 2102, applicando, in base ad un Regolamento europeo, la legge marocchina ha sancito il divorzio immediato di una coppia residente in Italia, senza passare per la fase di separazione. Contestualmente, è stata risolta anche ogni questione patrimoniale, con il versamento «a titolo di liquidazione» della somma di 2mila euro in favore della donna. I ricorrenti hanno dichiarato di «non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per ogni rapporto intercorso». Anche considerato che la moglie si era trasferita dai genitori ed aveva già prelevato tutti i propri beni dalla casa coniugale, mentre non vi erano beni cointestati o in comproprietà.
 
Il Collegio per prima cosa ha affrontato la questione relativa alla giurisdizione italiana. A questo proposito, si legge, «assume particolare rilievo» l'articolo 3 paragrafo 1, lett. a, del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 (c.d. Bruxelles Il Bis), che individua, in caso di domanda congiunta «la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale di uno dei coniugi», per cui «essendo entrambi i coniugi residenti in Italia da prima della data del matrimonio, sussiste la giurisdizione del giudice italiano».
 
Quanto invece alla legge sostanziale applicabile alla domanda di divorzio, prosegue la decisione, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20dicembre 2010 (cd. Roma III), in vigore anche in Italia, il cui articolo 5 prevede: «I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro». 
 
In questo caso, prosegue la decisione, applicando il criterio fissato alla lettera c), trova applicazione la legge del Marocco e in particolare il Codice di famiglia (legge n. 70 dell'8 marzo 2003), entrato in vigore l'8 marzo 2004, che si applica a tutti i cittadini marocchini, compresi coloro i quali hanno un'altra cittadinanza (articolo 2). E il codice all'articolo 114 prevede la possibilità di addivenire alla «immediata pronuncia di divorzio per mutuo consenso». Nel testo infatti si legge che «i due coniugi possono accordarsi di porre fine alla loro unione coniugale, con o senza condizioni, salvo che tali condizioni non risultino incompatibili con le disposizioni del presente Codice e non arrechino pregiudizio agli interessi dei figli». Se c’è consenso, dunque, entrambi o anche uno soltanto dei coniugi si reca davanti al giudice presentando l’accordo raggiunto e chiedendo l'autorizzazione allo scioglimento del matrimonio. Il Tribuna esperito il tentativo di conciliazione, che in questo caso è stato fatto dal Tribunale di Padova, «autorizza l'atto di divorzio e la sua redazione».
 
Via libera infine alla legge marocchina anche per quanto concerne i rapporti patrimoniali. Secondo il Collegio infatti l’importo di 2.000 euro in favore della moglie «può essere considerato congruo», tenuto conto della durata del matrimonio e del fatto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti.
 

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