Protezione Sussidiaria Niger e_d.l. 130_2020

04 febbraio 2021

In questo interessante decreto del 21 gennaio 2021 il Tribunale di Venezia affronta diffusamente le modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020 (1) oltre ad affrontare aspetti processuali in ragione della recente giurisprudenza della Cassazione (2); riconosce la protezione sussidiaria al cittadino del Niger (3)

Si ringrazia la Collega Lucia Carrara per la collaborazione.

Qui la pubblicazione sul sito di Progetto Meltingpot Europa 

1. L’inequivoca e onnicomprensiva formulazione letterale della norma induce a ritenere che le modifiche
apportate dal d.l. n. 130/2020 si applichino a tutte le domande di protezione internazionale, anche a quelle presentate anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Ne consegue che le domande di protezione umanitaria, di protezione speciale e di riconoscimento in un
permesso di soggiorno per uno dei casi speciali introdotti dal d.l. n. 113/2018 proposte dal ricorrente
dovranno essere valutate alla luce della normativa sopravvenuta

2. Così ricostruito il quadro normativo di diritto sostanziale, deve essere svolte un’ulteriore premessa sotto il profilo processuale.
Invero in considerazione della recente pronuncia n. 24362/2020, con cui la Suprema Corte ha affermato la
configurabilità di un’ipotesi di nullità del procedimento giurisdizionale e, di conseguenza, del decretodecisorio emanato all’esito del medesimo, ritenendo configurabile un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., qualora l’attività di audizione del richiedente asilo, delegata al giudice relatore/istruttore, sia stata poi da quest’ultimo ulteriormente delegata ad un giudice onorario, il Collegio ritiene opportuno evidenziare come non possa ravvisarsi in specifico riferimento all’iter processuale adottato dal Tribunale di Venezia l’ipotesi di nullità descritta dalla Corte.
Il quadro normativo di riferimento va, infatti, individuato nell’art. 35-bis, comma 9, del D. Lgs. n. 25/2008,
in cui si stabilisce che il procedimento è trattato in camera di consiglio, da raccordarsi con l’ulteriore
previsione di cui all’art. 3, comma 4-bis, del d.l. n. 13/2017, così come modificato dalla legge di conversione n. 46/2017, il quale, in deroga alla generale disciplina di cui all’art. 737 c.p.c. ulteriormente prevede che per “la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione”.

3. Ciò premesso sulla situazione del Paese di provenienza del ricorrente, deve osservarsi che il ha allegato
di essere nato e vissuto a Tegué, dipartimento di Téra, regione di Tillabéri e che la sua provenienza da tale
zona non è messa in dubbio da alcun elemento emerso durante le due audizioni; di conseguenza, va ritenuto sussistente, nel caso di specie, un generalizzato pericolo per la vita del ricorrente, alla luce della ricostruzione sopra riportata relativa alla sua regione di provenienza, che evidenzia l’esistenza di una situazione di forte criticità sul piano della sicurezza derivante dal conflitto tra le forze armate e le organizzazioni jihadiste e dalle tensioni tra i vari gruppi etnici, che si alimentano reciprocamente e, come si è visto, determinano conseguenze particolarmente penalizzanti per la popolazione civile sul piano umanitario. Va, pertanto, accolta la domanda di protezione sussidiaria del ricorrente ai sensi dell’art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251/2007, con assorbimento delle altre domande.

Qui il Decreto

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