Assoluzione dell'imputato per mancanza credibilità parte civile
04 febbraio 2021

Con questa sentenza la Giudice del Tribunale di Vicenza assolve l'imputato in ragione della mancanza di crediblità della persona offesa, parte civile costituita.
"La Corte Costituzione e la Cassazione (Cass. n. 9771/2000 e Cass. n. 35443/2009) hanno fissato i paramentri di riferimento che il giudice deve adottare quando la prova sia rappresentata, anche in via esclusiva, dalle dichiarazioni testimoniali della persona offesa dal reato. A differenza, infatti, dal semplice testimone (...) a persona offesa è, invece, in posizione di antagonismo nei confronti dell'imputato (...) il giudice può motivare il proprio convincimento con una valutazione centrata sulla personalità del testimone e sulla attendibilià del contenuto intrinseco della dichiarazione del teste, senza la necessità di altri elementi che ne confermino la credibilità; con riferimento, invece, alle informazioni fornite dalla persona offesa occorre svolgere un esame più rigido e rigoroso della attendibilità intrinseca della deposizione"
qui la Sentenza
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