Pubblico la decisione del Tribunale di Venezia che riconosce lo status di rifugiata ad una cittadina della Liberia
Il Tribunale ritiene superabili i dubbi rilevati dalla Commissione Territoriale, considerandoli indice di vittimizzazione secondaria elencando scrupolosamente gli indici di tratta rilevati nella storia; importante anche l'analisi della situazione della Lberia.
Nel caso di specie alla ricorrente va riconosciuto lo status di rifugiata, in quanto vittima di
tratta di esseri umani in Liberia.
Si condividono i dubbi esposti dalla Commissione Territoriale in ordine a taluni profili di credibilità della vicenda narrata, nonché alle lacune e contraddizioni in cui è incorsa la richiedente, che – tuttavia – possono costituire un ulteriore indicatore della persecuzione
subìta, quale risultato del trauma e della sofferenza cui la richiedente ha affermato di essere
stata sottoposta.
L’identificazione delle vittime di tratta avviene grazie all’emersione di elementi e circostanze – i c.d. indicatori di tratta – che sono enucleati dalle linee guida di settore e che appaiono sintomatici della condizione di sfruttamento.
Invero, in esito alla valutazione globale delle dichiarazioni rilasciate dalla richiedente, nel caso di specie si sono identificati i seguenti indici di tratta: condizioni economiche nel paese di origine fortemente disagiate e contesto familiare problematico e/o disagiato (cfr. pag. 4 del verbale di audizione “D: Mi parli della sua famiglia. i suoi genitori sono in vita? R: Mio padre è morto, mia madre è viva ma è malata.”);
provenienza da Paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta (e in particolare da
alcune aree del Paese) alla luce delle COI raccolte; narrato contraddittorio a causa della
paura/riluttanza a raccontare la storia personale; allegazione di circostanze che, seppur in
modo frammentato, adombrano eventi di tratta degli esseri umani (in particolare: le modalità del reclutamento, le violenze subite, la vendita); riferimento ad esperienze di sfruttamento
(cfr. pag. 6 del verbale di audizione “R: Così venivano gli uomini dentro quella casa, e lui
prendeva soldi da loro. Mi costringeva a prostituirmi con loro. A volte, in una settimana, due
o tre volte.”); giovane età; genere femminile; mancanza di conoscenza effettiva della cifra
dovuta ai vari attori coinvolti o degli interessi.
Seppure in via dubitativa, dunque, il racconto fornito dalla richiedente può ritenersi credibile, in quanto coerente con le COI consultate e con le indicazioni formulate dagli strumenti internazionali rispetto all’analisi dei claim analoghi alla presente fattispecie.
La ricorrente parrebbe essersi affrancata dalle prevaricazioni subite tramite un viaggio migratorio finanziato con un furto e proseguito grazie al provvidenziale aiuto di taluni connazionali incontrati casualmente. Premesso che le dichiarazioni inerenti alla rotta migratoria intrapresa, alle modalità del viaggio ed al ricongiungimento con il marito in Italia suscitano talune perplessità in punto di credibilità, emerge – ad ogni buon conto – un vissuto di sfruttamento e schiavitù sessuale, quantomeno in Liberia. Di conseguenza non può escludersi che la donna possa correre il medesimo rischio persecutorio in caso di rimpatrio.
Come precisato, alla luce delle fonti consultate il narrato risulta congruente rispetto alle caratteristiche del fenomeno della tratta di esseri umani.
In particolare, si apprende che in Liberia il traffico a fini di sfruttamento sessuale all'interno del paese è più diffuso del traffico transnazionale, e che la maggior parte delle vittime sono bambini.
I trafficanti reclutano e sfruttano la maggior parte delle vittime del traffico ai confini del paese a fini di servitù domestica, di accattonaggio forzato, di traffico sessuale o di lavoro forzato nei venditori ambulanti, nelle miniere d'oro e di diamanti alluvionali e nelle piantagioni di gomma su piccola scala.
I trafficanti, di solito, operano in modo indipendente e sono comunemente membri della famiglia che promettono ai parenti poveri una vita migliore per i loro figli o promettono alle giovani donne una vita migliore. I trafficanti possono sfruttare sistemi di "affido" comuni in tutta l'Africa occidentale.
Il narrato della ricorrente rispecchia tali circostanze, anche con riguardo alla figura dello zio, che la avrebbe reclutata all’interno della propria associazione per delinquere con proposte decettive.
Sul fenomeno della tratta in Liberia e sulla violenza di genere si veda anche EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Liberia; Gender-based violence, including domestic violence and rape; information on prevalence, legislation, societal attitudes, access to state protection, and availability of support services; information on access to employment, housing and public services for victims who are single women without support network [Q44-2024], 17 July 2024
https://www.ecoi.net/en/file/local/2112550/2024_07_EUAA_COI_Query_Response_Q44_
Liberia_GBV_including_domestic_violence_and_rape.pdf
Emerge altresì, dalle fonti consultate, l’inefficacia dell’intervento statuale nel prevenire il fenomeno e nel tutelare le vittime di tratta: il governo della Liberia non soddisfa pienamente gli standard minimi per la repressione del traffico, sebbene stia compiendo notevoli sforzi per riuscirci (tra cui: ristrutturazioni di rifugi per vittime e conduzione di campagne di sensibilizzazione).
Tuttavia, le forze dell'ordine non dispongono di risorse adeguate per indagare e perseguire efficacemente i reati di traffico. Infatti, il governo non ha stanziato finanziamenti adeguati, tanto che la Liberia è stata declassata alla Tier 2 Watch List.
Nel caso di specie non può escludersi che la richiedente – in caso di rimpatrio in Liberia – subisca ulteriori atti persecutori, consistenti in sfruttamento sessuale e schiavitù, correlati ad uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra (vittima di tratta inteso come gruppo sociale) perpetrati dai parenti ovvero da altri agenti persecutori che il Governo liberiano non riesce adeguatamente ad arginare.
Grazie alla Collega Lucia Carrara per la collaborazione
Qui il provvedimento
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