Il caso della ricomparsa della persona cancellata dall’anagrafe per irreperibilità
10 aprile 2017
In tema di cancellazione di un soggetto dall’anagrafe per irreperibilità, la successiva ricomparsa dello stesso comporta il bisogno di una nuova iscrizione anagrafica. Questo determina, nei casi di ricomparsa, una «soluzione di continuità nelle iscrizioni» che rende impossibile, di regola, risalire al Comune di ricomparsa dell’irreperibile
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 8909/17; depositata il 6 aprile)
L’art. 7, comma 2, del regolamento anagrafico della popolazione residente (d.P.R. n. 223/1989), prescrive che «in caso di ricomparsa di una persona cancellata per irreperibilità deve provvedersi a una nuova iscrizione anagrafica». Questo determina, nei casi di ricomparsa, una soluzione di continuità nelle iscrizioni «(a differenza di quanto avviene in caso di trasferimento della residenza, che si esegue con la doppia annotazione nei registri del Comune di arrivo e del Comune di partenza)», che rende impossibile, di regola, risalire al Comune di ricomparsa dell’irreperibile.
E per quanto attiene all’onere della prova, dice la Suprema Corte, chi sostenga il contrario – e cioè la possibilità di risalirvi – deve dimostrare tale assunto in giudizio.
Per questi motivi, il ricorso è dichiarato inammissibile.
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